COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV) - VIA REGINA MARGHERITA N. 1
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2010
SCADENZE:
- IL 16 GIUGNO 2008 scade il termine per il pagamento dell’acconto dell’imposta comunale sugli immobili.
L’acconto è pari alla metà dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici
mesi dell’anno precedente.
- DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2008 si dovrà versare la rata di saldo e si calcola applicando le aliquote e le
detrazioni per l’anno in corso da cui va sottratto quanto versato in acconto. E’ possibile versare l’imposta
dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Le persone fisiche non residenti nel territorio
dello Stato possono effettuare il versamento in un’unica soluzione a saldo, con la maggiorazione degli interessi
legali nella misura del 3% annuo.
DEVONO PAGARE L’I.C.I.:
- I proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più
comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- I locatari finanziari in caso di leasing;
- I concessionari di aree demaniali.
Ai sensi del DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008 , n. 93 a decorrere dal 2010 e' esclusa dall'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende
quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché
quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive
modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del
citato decreto n. 504 del 1992.
ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2010 LEGGE 24/10/1996, N. 556 – L. 23/12/1996, N. 662
|